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Circolare sui portabici da gancio traino: regole e obblighi

PORTABICI INSTALLATI SU GANCIO TRAINO AUTOVETTURE

Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che mette definitiva chiarezza
sull’utilizzo delle strutture portabici e portasci montate su gancio traino.

Tutte le Regole per Installazione e Utilizzo

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto che disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle strutture amovibili come portabagagli, portasci e
portabiciclette installate sui veicoli delle categorie M1 . Questi dispositivi, fissati posteriormente e poggianti sul gancio di traino, sono soggetti a precise regole per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della normativa vigente.
Non sarà necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

Obblighi e Condizioni di Installazione

L'installazione di queste strutture è consentita senza la necessità di aggiornare la carta di circolazione, se ovviamente:
• Si rispettano i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino.
• Sono presenti dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e un
alloggiamento per la targa, in linea con quanto previsto dal regolamento UNECE n. 26.
• Le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Norme sui Dispositivi Supplementari
I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva installati sulle strutture devono replicare quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale (quella in alto sul lunotto).
Questi dispositivi possono essere combinati o raggruppati in unità omologate secondo il regolamento UNECE n. 48. Inoltre, l'alloggiamento della targa deve rispettare le specifiche tecniche previste dal regolamento europeo 2021/535.

Regole di Utilizzo
Le strutture amovibili portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo. Eventuali sporgenze del carico devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada. È consentito l'uso della targa del veicolo (sarà quindi possibile utilizzare la targa originale del mezzo sul quale sono istallati spostandola) o di una targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada.
L’utente è tenuto a verificare la corretta installazione della struttura, il funzionamento dei dispositivi e il posizionamento della targa.

Entrata in Vigore
Il decreto, firmato a Roma il 19 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21gennaio 2025 e rende immediatamente operative queste disposizioni, garantendo maggiore chiarezza e sicurezza per chi utilizza queste strutture e confidiamo in modo definitivo.

Dr. Luigi Pini

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